Whistleblowing

Whistleblowing – D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

La disciplina del ”whistleblowing”, introdotta nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti, è contenuta nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

Per segnalante si intende: colui che è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, di somministrazione, di apprendistato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.

Colui che intenda segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo in General System Pack Srl, può farlo tramite:

- l’apposita piattaforma in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida dell’ANAC in materia;

- incontro in presenza con il gestore, previo appuntamento telefonico al numero 0445581516.

La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Modalità di esercizio della segnalazione di atti illeciti con il canale di segnalazione interno

La segnalazione di condotte illecite, può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica resa accessibile al seguente link dedicato, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione sulle modalità di inoltro della segnalazione.

http://gsp.signalethic.it/

La piattaforma informatica permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del segnalante con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

In alternativa, il segnalante potrà fare le segnalazioni tramite incontro diretto con il gestore, previo appuntamento telefonico. Per garantire la riservatezza si raccomanda di telefonare in modalità anonima o con un telefono non riconducibile alla persona segnalante e di richiedere alla segreteria un appuntamento per segnalazione whistleblowing, senza fornire alcun dato del segnalante. Il segnalatore inserirà poi nella piattaforma online la segnalazione fornendo al segnalante un token per riscattare le credenziali della segnalazione.

Le segnalazioni saranno esaminate da un gestore esterno nominato dall’Azienda, il quale è competente a conoscere i fatti illeciti segnalati. La piattaforma consente in particolare al gestore esterno di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 Luglio 2023 in materia e della normativa vigente.

Il canale di segnalazione esterno e la divulgazione pubblica

Il canale di gestione interno è da utilizzare il via prioritaria.

I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC, collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing , esclusivamente nei seguenti casi:

• la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;

• è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;

• il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;

• il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

• il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

• il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

• il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

General System Pack Srl in attuazione di quanto sopra, ha adottato la “Procedura whistleblowing”, consultabile qui. La procedura è stata integrata al Modello Organizzativo 231 al quale si rimanda la consultazione nella pagina dedicata del presente sito.

Per una compiuta analisi:

• dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni,

• dell’oggetto delle segnalazioni,

• dei canali di segnalazione,

 

ALLEGATI

Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

Informativa privacy

Procedura whistleblowing